mente a tonnellate 250.000, 25.000 e 10.000. Gli altri porti sono di 4" da e (Il . La divisione nelle due grandi categorie di cm precedentemente, vale non solo pei porti presi nel loro compie so, ma anche per le ole opere, di guisa che in un medesimo porto vi possono essere opere di 1 a e 2 " categoria. Co ì in un porto _di rifugio, in cui vi sieno opere interessanti il commercio, i moli di dife a dello specchio acqueo ono in 1 a categoria e le altre opere in 2". Per quanto concerne la ripartizione delle spese dei porti o delle opere di 2 a categoria, esse vengono sopportate dallo Stato in ragione dell'8o % pei porti di 1" cla se, del 70 % pei porti di 2" classe ( I a serie os ia con tonnellaggio uperiore a 1 00.000 ton.), del 60 °/0 pei porti di 2" classe ( 2 " serie o ia con tonnellaggio superiore a 2 5.ooo ton. ), del 40 % pei porti di 3a cla e; venendo le residue percentuali di pesa addebitate alle Provincie e Comuni intere sati al porto. In quanto ai porti di 4" classe: per nuove opere e per lavori di miglioramento, lo Stato concorre col 50 °;0 delle pe e, mentre le Provincie concorrono col 1 o 0/4; cosicchè per tali opere e lavori resta a carico del Comune o Comuni interes ati il 40 '1/ 0 - Salvo che per i porti di 4a cla e, m cui le opere vengono e eguite a cura dei Comuni o Consorzi dei Comuni intere sati, per tutti gli altri porti è lo tato che provvede in generale, non solo ai lavori di natura essenzialmente marittima, ma anche all'arredamento delle calate; cioè alla posa dei binari ferro- ( 1) E la legge giustamente mette a base della classifica il tonnellaggio di merci ejjetlivameute sbarcai o imbai·calo, il quale cosrirui ·ce l'indice veritiero del traffico, e in base al quale i debbono regolare le opere portuali. È erroneo e induce confusione, il criterio di citare il tonnellaggio di sta;;::a , cifra puramente conven7,ionale che ra1 presenta la capacità interna delle navi. viari, degli apparecchi meccanici per trasbordo delle merci, e delle tettoie e magazzini di deposito, alvo ad affidare poi la gestione di tutto ciò a corpi constituiti, come Camere di Commercio, o Società conces ionarie. In alcLmi porti gli arredamenti sono istemati ed esercitati da privati conce ionari. I porti di qualunque categoria e clas e, sono demanio dello Stato, il quale in tutti percepisce i diritti marittimi sulle navi. Il ervizio tecnico (costrnzione e manutenzione) dei porti è affidato al Corpo Reale del Genio Civile otto la dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale delle Opere Marittime. Il servizio di polizia navale e sanitaria dei porti è affidato alle Capitanerie di Porto che dipendono dal Ministero della Marina. Fa eccezione il porto di Genova, il quale, come già i è accennato a pag. 26 e meglio si dirà in eguito, nella parte terza del pre ente Catalogo, è sotto la gestione sì tecnica che ammini trativa del Con orzio autonomo. Tutti i progetti di lavori marittimi debbono e sere esaminati in linea naLltica da una Commis ione centrale permanente, detta dei porti, piaggie e fari, co tituita da ufficiali superiori tecnici civili e militari, e da funzionari amministrativi dei due .\!Iinisteri dei Lavori PL1bblici e della Marina. Il lavoro di tale Commis ·ione nell' ultimo sessennio risulta dal seguente pecchio: Annj umer Nurn. affari sedute I esam inati 19 5 3 30 t906 3 I 37 1907 -+ 76 190 -+ 53 1909 ~ 22 19 to 2 ? - - 1 t8 ? .-, - -JJ
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