- 17 - z10ne Generale, la quale preci amente fu i tituita con Decreto Reale 3 1 marzo 1904, n. 145, e prese il nome di Direzione Generale delle Bonifiche e dei Porti. In seguito però allo sviluppo ognora ere cente sia delle opere di bonifica, sia di quelle marittime, per effetto delle imgortanti leggi ad e se relative, con H.. Decreto 22 novembre I 908, alla Direzione Generale delle Bonifiche e dei Porti furono sostituite le attuali due delle Bonifiche e delle Opere Marittime. La Direzione Generale delle Bonifiche ha due Divisioni, di cui l'una tratta gli affari riguardanti cla - sifiche, costituzione di consorzi per opere di bonifica di Ia e 2" categoria, concessioni, opere di ardegna opere contemplate nella legge 19 luglio 1906, n. 390 relativa ai danni prodotti dal \ esuvio, bonifica dell'Agro H.omano, opere di bonifica contemplate nella tabella III della legge 22 marzo 1900, n. 19 5, e quelle di cui alla tabella annes a alla legge 7 luglio 1902, n. 333 ; l'altra, 1~ bonifiche contemplate nella tabella I e li della detta legge 22 marzo 1 900, e il compimento delle bonifiche, di cui all'art. 66 della legge stes a. La Direzione Generale delle Opere J11arittime comprende pure due Divisioni: la prima si occupa delle classificazioni, costruzioni e istemnzioni dei porti ; la seconda, della manutenzione e del miglioramento dei medesimi. Attualmente sono in corso di esecuzione opere marittime per oltre 70 milioni ed altre se ne dovranno appaltare tra breve, per una omma che supera i I oo milioni. Di pari passo aumentano le esigenze per il serv1z10 delle escavazioni e delle manutenzioni, poichè i ampliano gli specchi acquei e aumenta il numero delle opere da mantenere e sempre più crescono le dimen2
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