Mostra delle opere pubbliche. Esposizione Internazionale di Torino 1911

- ;o - BONIFICAZIONI (I) Notizie generali. Le bonificazioni dei terreni, in Italia come lo attestano le varie leggi in diversi tempi emanate, ·ì dai governi cessati, ì da quello nazionale, dopo l' unificazione del Regno, s'inspirano tutte al concetto di con:,eguire il risanamento igienico delle nostre terre malariche e di renderne possibile la coltura agricola intensiva. Presentemente 1 attuazione loro è regolata dalle leggi T. U. 22 marzo 1900, 11. 195 e 7 luglio 1902, n. 333 con le quali vengono e e di tinte in due categorie. Si considerano appartenenti alla prima, quelle con le quali si mira a raggiungere il beneficio igienico od anche si provvede alla possibilità di un grande miglioramento agricolo delk campagne paludose o difettose di colo. Appartengono alle . econde le altre, i cui lavori non hanno un carattere di intere e così generale, ma sono piuttosto riguardate come di interesse privato. La spesa per le bonifiche che vengono cla sitìcate nella prima categoria, è sostenuta, in ragione del 60 °/o dell'importo dei lavori dallo Stato· del r o '1/o dalle Provincie; del r o 0/4 dai Comuni e del 20 % dai proprietari intere ati. I lav ri o ono eseguiti direttamente dallo Stato, o po ·0110 e eguirsi per concessione dalle Provincie, dai Comuni, o dai Con orzi dei proprietarii intere. sati, che ne abbiano fa tto domanda (2). ( 1) Riparto V. Vedi pian. pag. 37- . . . (2) V. nella Parre econda (Riparto L ) le notizie concernenti 1Con- ·orzi di bonifica del Venero. e nella Parre Quarta 'Riparto l\') quelle relati1·e ai quattn> rrin.:ipali Consorzi di bonificazione a de·tra del Po. - /I - Per le boniiìche dette di 2" categoria la pe a è sostenuta: per un decimo dallo :::itato ; per un decimo dalla Provincia interessata; per un decimo dal omune mtere sato, e i er ette decimi dai propietarii direttamente o indirettamente intere sati: ed i lavori sono eseguiti dal Consorzio dei proprietarii. È in via di approvazione una legge con la quale si può p rtare fino a tre decimi il concorso dello Stato nelle -pese per·que te bonificazioni. econdo il razionale concetto cientifico moderno, la bonificazione delle terre, per redimerle interamente dalla malaria in modo permanente e duraturo, deve congiungere all'esecuzione delle opere idrauliche anche il bonificamento agricolo e questo ultimo, come compimento indi pen abile del primo, deve e sere re o obbligat rio, in forza dell' intercs e ociale pubblico che vi è collegato. E già un primo passo u que ta via venne fatto con la legge 1 o novembre 1go 5, n. 647, ul bonificamento dcll'Agro Romano, ma vi ·i provvede definitivamente e per tutto il pae e col di egno di legge che è davanti al Parlamento riguardante tale materia e che fo già approYato dalla Camera. Comunque, l'azi ne dello tato, in questo 1mportantis imo ramo di pubblico servizio, è ora piegata ed indirizzata amrnini trativamente, in base alle succitate leggi, dalla Direzione Generale delle Bonifiche pres o il .\1.inistero dei LL. I P. • dove ba sede una Comrnis ione tecnica centrale i tituita per indicare e determinare il perimetro di ciascuna bonifica e la eventuale divi ione delle bonifiche in separati bacini, non ché ·per dare le norme per la compilazione dei progetti e crificare se i progetti vi corri pondono (1 ). (1) La Commissione è così costituita: Torri Alberto, Ispettore 'uperiore del Genio ivile, Pres.; Tornani lei/io, Vt'rdillois .Vicola, Cavi Vi11cwzo, Botto Giuseppe e Rossi Giova1111i, I pcttori ~uperiori del

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