per i rimbo camenti, per il consolidamento delle frane, risanamento degli abitati, fornitura di acqua potabile e strade ferrate. Per provvedere all'e ecuzione di tali opere, e eluse le ferroviarie, è istituito un Commissariato civile con sede a Potenza, giusta l'art. 87 della predetta legge. Ai servizi di ordine tecnico il Commi ariato provvede con personale del Genio Civile e forestale; ai servizi amministrativi con personale del Mini tero dei Lavori Pubblici e di quello di Agricoltura, Industria e Commercio. Per il disimpegno delle attribuzioni di competenza del Commi sariato è istituito un apposito Consiglio, pre ieduto dal Commi ario Civile. Il Commissariato dovrà compiere la sua missione in venti anni da quello della promulgazione della citata legge. Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova (' ). Con legge 5 maggio 1907, n. 257, è stato i tituito, con ede a Venezia un appo ito ufficio per le opere idrauliche e fore tali delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo Udine, Belluno e del bacino della provincia di Maritava, compreso tra la sini tra del Po e del Mincio, ufficio che prende il nome di Magistrato alle acque. Il Presidente della Magistratura ha alla ua dipendenza l'occorrente personale tecnico e amministrativo dei Ministeri dei Lavori I ubblici e di gricoltura, Indu tria e Commercio. Consorzio autonomo per il porto di Genova (2). Di esso, in virtù della legge 11 gennaio 1903, (1)V. la parte econda a pag. 129. (2) V. la parte Terza a pag. 165. n. 50, fanno parte lo Stato, le Provincie e i Comuni indicati negli articoli 3 e 1 2 della legge tes a, la Camera di Commercio ed Arti di Genova e l'ente dirigente il ervizio ferroviario nel porto di Genova. Il Consorzio ha la durata di 60 anni, e, per ciò che riguarda i ervizi che, altrimenti, sarebbero competenza del Ministero dei Lavori I ubblici, provvede alla esecuzione delle opere portuali ordinarie e straordinarie, nonchè alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere stesse e di quelle già esistenti nel porto di Genova. All'uopo il Con orzio si vale di personale del Genio Civile. Collegi arbitrali e speciali a Messina e in Calabria. Con Decreto legge 2 s novembre i 909, n. 756, furono i 'tituiti due Collegi arbitrali a Me ina ed a Reggio Calabria per la liquidazione delle indennità d'espropriazione per la costruzione di baracche e di edifici nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1 908, nonchè per i piani regolatori ed altre opere prevedute colla uccessiva legge i 3 luglio 1 9 1o, n. 466. Tali Collegi si compongono di tre membri e cioè di un magistrato con grado di consigliere d'Appello od equiparato, il quale ne ha la pre idenza, e due ingegneri nominati l'uno dal Mini tero dei LL. PP. e l'altro dal Con ·iglio provinciale. Negli altri Comuni, la determinazione delle indennità viene inappellabilmente fatta da Collegi compo ti da tre membri, di cui uno nominato dalla Deputazione provinciale, l'altro dall'espropriante, il terzo dal Presidente del Tribunale del luogo. Salva infine la competenza dei varii Collegi arbitrali anzidetti, la cognizione di tutte le questioni, che po sono sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre
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