- r4 - opere pubbliche, a favore della Ba ilicata e della Calabria - provvedimenti a favore dei paesi colpiti dal t rremoto - opere di Roma e di Napoli; f) Yigilanza sulle ferrovie conces e alla industria privata, ulle trarnvie, ulle automobili e ulla nayigazione lacuale; g) dichiarazioni di pubblica utilità; h) edilità e regolamenti edilizi; i ) lavori per conto di altre Amministrazioni dello tato. Per quanto concerne la parte arnministratiYa, serv1z1 di cui alle lettere a) b) c) d) e) 0110 affida ti ri, pettivamente alle Direzioni Generali di PONTI E 'TRADE, OPERE lDRA LICHE, OPERE DL BONIFICA, OPERE MARITTIME E SERVIZI SPECIALI; i ervizi di cui alla lettera f ) all' UFFICIO SPECIALE PER LE F ERR0VJE; i ervizi di cui alle lettere g) h) ed i) alla Dtv1s101E Ila del EGRETARtAT0 GENERALE, del quale pure fa petrte la RAGI01ERIA CENTRALE del Ministero. Per quanto si attiene alla parte tecnica, i ervizi di cui alle lettere a) b) c) d) e) g) h) cd i) sono di impegnati dagli Uffici del Genio Civile, sotto la sorveglianza di Ispettori Superiori Corn,partiwientali; e i servizi di cui alla lettera f J dai Circoli ferroviari d' ispezione, che fanno parte dell' fficio speciale delle Ferrovie. Dal egretariato Generale dipende poi l Ufficio tecnico di revisione, che ha il compito di rivedere e controllare i progetti e le contabilità finali dei lavori. Forma altre ì parte del Mini tero dei Lavori Pubblici la Dm.EZIONE GE ERALE DELLE FERROVIE DELLO TAT0, istituita con la legge 22 aprile 1905, n. 137, in virtù della quale l'esercizio delle Ferrovie fu a - sunto dallo Stato; essa però è autonoma, con bilancio e personale proprii.
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