L' Esposizione di Torino: Giornale ufficiale illustrato dell'esposizione internazionale delle industrie e del lavoro 1911

I-'-L' ESposlzloNE DTi-E>i{TN--6T Ridrizioni speciali ferroviarie per il Piemonte I)urante lo stesso periodo dal lo Marzo al 31 0ttobTe 1911, in tutto le Stazioni del Piemonte i biglietti di andatarritorno per Torino avranno la riduzione eccezionale del 60 % con la validita di 4 8iorni. Per ottenere tale I.iduzione bisogna acquistare alla stazione una tessera del eosto di L. 1,85, che clara anche diritto a numerose riduzioni sui prezzi d'ingresso ai musei, teatri. eec. CICLI MAINO I trionfatori di tutte lc pia importanti Corse CHIEDERE CATALOG0 G. MAINO -ALESSANDRIA Biciclette "GORICKE„ - di I ama mondiale ~ Preferite dad Corridori e Turisti GOHIIii[ I ALl[HAu6[ . Milano, Ioi§o lnnmnnlnza, I.5 Regolamento per la Vendita =-][ - degli oggetti esposti, per la Degustazione dei Prodotti Alimentari e per la Mostra e Degustazione di Vini e Liquori PAR,|`I'] I. Coibce,.ssi,own di, '?lend,i,t{i, detllb og!|etl`[ . 1. -E autoriz%ata nel recinto dell'Esposizioiie la vendita degli oggetti esposti, sotto il vincolo pei`t`) della inamovibilit,a dei medesimi fi.in) alla chiusura della Mostra, ad tiocezjone dei casi speciali previsti dal presente Res.olamento, per i quali ogni espositore deve ottenere specia]e autorizzazione scritta dalla Commissione Fjsecut,iva, secondo le prescrizioni che seguono. Gli Hspositori est,tJri appartenenti a Nazioni ufficialmente rappresentate, dovra,nno far pervenire all& Commissione F.secutiva la loro richiesta per mezz(t dei rispettivi Commissari de]1a Naziom a c,ui appartengono. 2. - I piccoli oggetti facilmente tr&sportabili e fabbricati o la,vorati in presenza del pubblico, od anche semplicemente esposti, potra,nno, ad esclusiv(t giudizio della Commissione Esecutiva, essere venduti e consegnati immediatamente a,i compratori, previa autorizzazione scritta dalla Commissione stessa, ii col pagamento a favore dell'Esposizione di una,t.assa di vendita computabi]e sulla base del 10 °/o suu'impor`to complessivo dell'introito lordo. E riserva,ta a,1la Commissione Esecutiva fa,a()lta di detierminare caso per caso, l'importo di tale tassa, in una somma a /or/ai:± per tutta la durata della Mostra. Questa somma in nessun caso potra, esse[.e inferiore a L. 400. 3, `- Gli Espositori autorizzati alla vendita dei loro prodotti dovranno immediatamente sostituire gli oggetti venduti con altri dello stesso tipo e forma, per modo da la,sciare inalterat,e le loro installazioni, il carattere e l'importanza della Mostra. Saral loro obbligo perci6 di tenere a disposizione una riserva di mercanzia sufficiente al]a sostitilzione di tutt,i gli oggetti esportati. I PAR,|lE 11. Deg'u,stcbzkone deb prodowh aliirnendurri,. 4. '--Gli Espositori del Gruppo XVII (Prodotti alimentari) potranno offrire alla degustazionc; loro prodotti, previa speciale concessione della Commissione Esecutiva. La degusta,zione a solta,nto permessa stando i visitatori in piedi di fronte allo Stand, ed a quindi vietato il collocamento di t{Lvolini o di sedie, non potendo,. ne dovendo la Mostra a,ssumere carattere di esercizio, come caff6, bar e simili i quali sono retit`i Tiiil.a dal Regola,mento speciale del 6 luglio 1909. La tassa a favore della Commissione Esecutiva pe]. ta,le concessione sara determinattl,, castt per caso. dalla Commissione stessa sulla I)ase di un minimo del 10 °/o dell'incasso lordo. In nessun caso la ta,ssft di vendita potr.i essere ii]fei.iore a Ij. 400. 5. `-- Ije tasse di cui agli art. 2 e 4 doiTramiit t-ssei.a pagate pet. una meta all'atto della concessiomJ a I)eJ. il saldo prima dell'apertura della Mostra. 11 mancato pagamento di una sola, delle rate i}()i.- t,era, di dirit,t,o lft decadenza dalla aonoess].onf.. PARTFI Ill. Degustuzbone deb q:irin a itquo'r'i. 6. ~ Tutti i vini e liquori italiani presentati alla, Esposizione saranno collooati in un solo grande padiglione e divisi per regione. 7. -~ In ogni mostra regionale troveranno posto oltre alla mostra collettiva le mostre individuali. 8. -- Ogni Espositore ~ anche quando presenti una, mostra individuale - potra pa,rtecipare alla mostra collettiva presentando almeno dieci bottiglie per cia,scuna qualita di vino esposto, delle quali quatt,ro saranno a disposizione del]a speciale CommissionedellaGiuriaeseiperl'esposizionea,]pubblico. (ili Esi)ositori present,ando ldi loru scheda. ultra ad accettare tutte le condizioni esposte dal Regolamento , dovranno dichiarare se intendono di sottoporre il loro prodotto alla degust,azione al pubblico : in cas(i affermativo dovranno due mesi prima dell'apertura dell'IEsposizione inviare alla Commissione Esecutiva un campione for.mato di quattro bottiglie per qualith dei prodotti coi quali intendom di concorrere a]]a degustazione. La, Commissione Hsecutiva,, a! mezzo di tlpposita Commissione Tecnica,, giudichera in modo inappella,bile se tali prodotti presentat,i. I)otranno venire ammessi alla degustazione. 9 .---, Per agevolare la degustazione dei prodotti esposti, quando questa non venga fatta al banoo in piccoli bicchieri, l'Espositore potra provTedervi media,nte ca,mpioncini per ciascuna qualital di vino o di liquoT.e presentato. Ija ca,pa,oita dei campioni di vino lion dtjvral oltrtlpthssare un decilitro: i campioni di liquori non supera,re il mezzo decilitro. Detti campioni saranno venduti al pubblico pei. conto ¢egli Espositori da apposito incari6ato nominato dalla Commissione Esecutiva alla quale e pure riservtita l'approvazione dei prezzi di vendita. 10 .--- Per le mostre collettive regionali dei viiii che diohiareranno di rinunciare pei proprii espositori al gratuito ingresso alla Esposizione, 1a tassa di iscrizione per. ogni singolo Hspositore (articolo 17 del Regolamento Generale),. sara ridotta a sole L.10. Ije Associazioni locali di produttori potranmj anche va,1ersi per la mostra collettiva di vetrine proprie, purche previamente accettate dalla Commissione Esecutiva, su presentazione del disegno c indicazione dello spazio occorrente. 11. -Ija degustazione non potra aver luogo che in piedi, e nei locali a questa adibiti sara vietata ltl vendita di qualsiasi altro prodotto alimentare. I 12. -- Sa,ra concesso ai singoli Espositori di prosentare al pubblioo un banco di degustazione dei proprii prodotti sempre quando si assoggettino alle condizioni apposite dells Part,a 11 de] T)resent,a Regolamc`nto. DISPOSIZIONI GENERAljl. 13. ~-E vietato agli Espositori di invitai.e i visitatori all'acquisto degli oggetti esposti, o di richiamare ad alta voce o con altri mezzi la loro attenzione. Sara permessa la distribuzione, gratuita, nel rispet,- t,ivo Stand di indirizzi, cartoline, prospetti, eco., I.iflettenti esclusivamente i prodotti esposti del]a propria, industria. 14. - L'introduzione nel recinto dell'Hsposizionc dei prodotti destinati alla vendita dovra, tarsi esclusivamente nelle ore e per quella porta, d'ingressrt a,he sara stabilita dalla Commissione Esecutiva. 15. -Per i prodotti destinati alla vendita e soggetti a tasse di introduzione governative o comunali, saranno tenuti i concessionari a prowedere al relativo svincolo mediante i] pagamento delle t,asse corrispondenti. 16. ~ Le concessioni contemplate dal presente Regolamento sono persona]i agli Espositori: e non potranno essere cedute a terzi. Le 1)ersone delegate alla vendita od al serviziu di degustazione dovranno essere di gi`adimento della Commissione Esecutiva, cid come prowedimento d'ordine, esclusa ogni responsabilita della Commissione stessa. 17. ~ I concessionari dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e dei vigenti Rego]amenti e sottomettersi al]e tasse governative e municipali, con osservanza inoltre a quanto a stabilito dal Regolamento generale dell'Esposizione, nonche a tutte quelle altre disposizioni che dal]a Commissione Esecutiva potessero ulteriormente essere emanate. ill -I-:i. -.I-.i ..: -. :-==s-:-::--:.-_:I::-i:===:=--==::=:--:'.=.:=:-: I GIORNAI,E UFFICIAI,E ESPOSIZIONE INTERNAZIONAI.E TORINO 1911

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